IMU sui terreni agricoli

Scadenza momentaneamente sospesa. A Santa Venerina, i proprietari di terreni agricoli non dovranno pagare l’IMU (Imposta Municipale Unica) entro la scadenza del 26 gennaio 2015 a seguito del decreto emesso dal TAR del Lazio che ha accolto l’istanza cautelare perl’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del ministero dell’economia e delle finanze n°77322/14.

Data:
22 Gennaio 2015

IMU sui terreni agricoli

Scadenza momentaneamente sospesa.

A Santa Venerina, i proprietari di terreni agricoli non dovranno pagare l’IMU (Imposta Municipale Unica) entro la scadenza del 26 gennaio 2015 a seguito del decreto emesso dal TAR del Lazio che ha accolto l’istanza cautelare per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del ministero dell’economia e delle finanze n°77322/14.

Tale provvedimento deriva dal ricorso proposto dal nostro Comune (insieme ad altri 10) contro il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (emanato di concerto con i ministeri delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Interno) che ha escluso il Comune di Santa Venerina dal novero dei Comuni esonerati.

Attendiamo adesso la sentenza definitiva fissata per il 4 Febbraio che deciderà sull’eventuale definitivo annullamento del tributo.

Avviso pubblico del 23/01/2015

Il Comune di Santa Venerina ha presentato un ricorso cumulativo insieme ad altri dieci Comuni del catanese, ennese e messinese, tutti difesi dagli avvocati Andrea Scuderi e Luca Ardizzone.

Tra i principali motivi di impugnazione quello che fa riferimento alla censura sul criterio adottato dal decreto amministrativo che ai fini dell’esenzione fa riferimento all’altezza indicata per ciascun Comune sul sito internet dell’ISTAT che si riferisce alla sola quota altimetrica della sede della Casa Comunale. In sostanza, in base a questo criterio, sono stati ritenuti Comuni esenti dal pagamento dell’IMU per i terreni agricoli soltanto quei Comuni il cui Municipio si trova ad un’altezza superiore a 601 metri!

Rilevano i due difensori che il criterio utilizzato dal decreto è palesemente irragionevole perché non assume a riferimento la media aritmetica dell’intero territorio comunale. Ciò crea il paradosso che potrebbe essere assoggettato ad imposizione un terreno agricolo posto a più di 600 metri di altitudine e correlativamente rimanere esentato un terreno posto di gran lunga al di sotto di tale quota in cui, però, la rispettiva Casa Comunale si trova al di sopra della stessa, con violazione dei principi di uguaglianza e sostanziale ragionevolezza dell’imposizione e dell’esenzione tributaria.

Altro motivo di impugnazione è quello che riguarda la decurtazione degli stanziamenti da parte del Fondo di Solidarietà Comunale in danno dei Comuni esclusi dall’elenco dei beneficiari dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per i terreni agricoli che per il Comune di Santa Venerina sarà di circa 240 mila euro.

“La decurtazione – si legge nel ricorso – è stata disposta in modo irragionevole, tenuto conto che il decreto amministrativo impugnato è stato pubblicato in Gazzetta il 6 dicembre 2014, quando i Comuni avevano ormai adottato gli atti di programmazione economica e finanziaria facendo legittimo affidamento sulle risorse nette attribuite a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale, in un momento in cui non risultava più possibile intervenire con misure correttive di ripristino del pareggio di bilancio, con la generazione di un grave disavanzo della gestione di competenza e pesanti conseguenze sull’erogazione dei servizi essenziali alle Comunità locali interessate”.

In altri termini, secondo le norme di legge vigenti, i Comuni non possono adottare variazioni al bilancio di previsione adottato oltre la data del 30 novembre di ciascun anno.

Ultimo aggiornamento

22 Gennaio 2015, 23:00

Skip to content