Richiesta Iscrizione albo scrutatori/presidente di seggio
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Informazioni generali
L 30/4/99 n.120 art.9
GU 03/05/99 n. 101
Albo degli scrutatori
(Albo degli scrutatori)
1
L’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma
2 dell’articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal
seguente: "Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un
unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano
apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli
articoli seguenti.
2. La inclusione nell’albo di cui al comma 1 è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere elettore del
comune; b) avere assolto gli obblighi scolastici".
2. In sede di
prima applicazione della presente legge, sono iscritti all’albo di cui
all’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, nell’apposito albo
istituito a norma dell’articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.
3.
L’articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dall’articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal
seguente: "Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il
sindaco, con manifesto da affiggere nell’albo pretorio del comune ed in
altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere
inseriti nell’albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.